La perizia è una precisa e dettagliata analisi con la quale viene elaborato un documento di testo correlato da riproduzioni fotografiche, ha lo scopo di fornire tutti gli elementi necessari a garantire la provenienza, l’epoca, l’autenticità e il valore di un’opera .
La perizia con la stima di un bene è detta perizia estimativa, quella concernente l’autenticità di un’opera d’arte è tradizionalmente chiamata expertise.
Una perizia può essere richiesta in corso di causa oppure per chiarire una controversia non ancora sfociata in azione legale; altre volte è utile dal punto di vista tecnico per individuare, con precisione, lo stato attuale del bene.
Una perizia può essere richiesta anche in adempimento delle normative CITES e di que che regolano la circolazione e l’esportazione dei Beni Culturali.
Il più delle volte la perizia è utilizzata per conoscere il reale valore di un manufatto: questo è dato dal confronto degli scambi senza però dimenticare il carattere di unicità che caratterizza inevitabilmente ogni ogetto antico.
Nel realizzare una perizia si esegue un’analisi artistica, storica, tecnica ed eventualmente anche scientifica e archivistica dell’opera. Essa descriverà il manufatto nei particolari in modo da poter dirimere la questione (come la stima di un bene o di un danno) e determinerà l’originalità, l’autenticità e il valore conseguente dell’opera stessa.
L’elaborato viene così articolato:
Individuazione del bene e delle sue caratteristiche;
Realizzazione della documentazione fotografica;
Studio dell’ogetto e reperimento della documentazione di supporto;
Redazione dell’elaborato;
Individuazione del criterio di valutazione;
Valutazione;
Conclusione;
Vengono fornite perizie semplici, asseverate o giurate la cui valutazione può essere volta al fine assicurativo o di riacquisto, estimativo o di realizzo.
Nella perizia asseverata convalida la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità”, attestandone, con un’ulteriore dichiarazione apposta nella perizia stessa, la veridicità e rispondendo così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.
Si ha, invece, una perizia giurata (o asseverata e giurata) quando la stessa, oltre alla dichiarazione che assevera la veridicità del contentto, riporta in calce il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal perito dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell’art. 5 D. 9 ottobre 1922, n. 1366, o dinnanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.
La perizia semplice è quella che non è nata asseverata nata giurata.